Il Sindaco, rende noto, ai fini dell’iscrizione negli elenchi comunali dei giudici popolari:
- tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di giudice popolare di Corte d’Assise o di Corte di Assise di Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono initati ad iscriversi non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
- I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte d’Assise; - d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
- Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistratie, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartamenti alle forze armate dello Stato ed a qualsisasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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Pagina aggiornata il 15/03/2024