Anagrafe e stato civile

Anagrafe e stato civile

Il Sindaco, rende noto, ai fini dell’iscrizione negli elenchi comunali dei giudici popolari:

  1. tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di giudice popolare di Corte d’Assise o di Corte di Assise di Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono initati ad iscriversi non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
  2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a)cittadinanza italiana;
    b) età non inferiore ai 30  e non superiore ai 65 anni;
    c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte d’Assise;
  3. d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
  4. Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
    a) i magistratie, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
    b) gli appartamenti alle forze armate dello Stato ed a qualsisasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
    c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

 

ORARI DI APERTURA  AL PUBBLICO

lun-ven dalle 09.00 alle 12.30

venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30

telefono 0425607093

e-mail anagrafe@comunebarbona.pd.it

 

• modulistica anagrafe e stato civile
• regolamenti anagrafe e stato civile
• tariffe ufficio anagrafe e stato civile

Pagina aggiornata il 15/03/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri