Gli oggetti ritrovati nel territorio comunale devono essere consegnati senza ritardo al Comune di Barbona.
Gli Uffici, nel momento in cui ricevono in deposito un oggetto smarrito, provvedonoe ad identificare la persona che consegna l’oggetto e a redigere apposito verbale di deposito.
PUBBLICAZIONE
La consegna delle cose ritrovate viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune con avviso recante la descrizione sommaria dell’oggetto rinvenuto.
RICONSEGNA
Le cose ritrovate (o il loro prezzo quando sia stata necessaria la vendita) vengono restituite a colui che, entro 1 anno dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio del ritrovamento, dimostri di esserne il legittimo proprietario.
Trascorso tale termine senza che il proprietario si sia presentato, la cosa depositata appartiene a colui che l’ha ritrovata, il quale dovrà ritirarla nei 30 giorni successivi.
Trascorso 1 anno e 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio del ritrovamento, in caso di mancata presentazione del proprietario o di colui che ha ritrovato la cosa, l’oggetto viene acquisito al patrimonio disponibile del Comune.
N.B. In caso di ritrovamento di documenti, gli stessi vengono restituiti all’intestatario mediante consegna diretta (se lo stesso è residente nel comune di Barbona) o tramite invio al comune di residenza (se l’interessato risiede fuori da Barbona).
REQUISITI
CONSEGNA
Nessuno
RICONSEGNA
Essere il legittimo proprietario o il ritrovatore dell’oggetto smarrito
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
CONSEGNA
Nessuno
RICONSEGNA
Per il legittimo proprietario: eventuale denuncia di smarrimento
Per il ritrovatore dell’oggetto smarrito: verbale di deposito
CONTRIBUZIONE
CONSEGNA
Nessuna
RICONSEGNA
Eventuali spese sostenute per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione della cosa ritrovata.
TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
CONSEGNA
Immediati
RICONSEGNA
Immediati se l’oggetto smarrito è riconsegnato nell’ambito del Comune di Barbona – Tempi postali nel caso di spedizione ad altri Comuni
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– Codice Civile (Regio Decreto n. 262 del 16.03.1942), artt. 927, 928, 929, 930, 931
Pagina aggiornata il 15/03/2024